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Da: CAM - Compagnia Arcieri Monica
EMail: aefcam@tin.it
Data: 06/09/02
Ora: 17.00.12
Riceviamo per fax dall'Avv. Giampiero Manodori Galliani, che ringraziamo a nome di tutti, i dettagli delle sentenze citate da X350, che qui di seguito riportiamo:
Cod. Pen. Art. 699 / art. 704 / LS 18 Aprile 1975 n 110 art. 4 1.
Non integra la contravvenzione di porto abusivo di armi, di cui all'art.699 comma 2 c.p., ne' quella di porto senza giustificato motivo di strumento utilizzabile per l'offesa della persona , di cui all'art. 4 comma 2 e 3 legge n. 110 del 1975, il trasporto a bordo di autoveicolo di archi da tiro sportivo, con i corpi in legno separatai dalle corde, e delle relative frecce, con le aste separate dalle punte, poco prima acquistati in un esercizio commerciale specializzato da aprte di soggetti affiliati alla federazione italiana di titro con l'arco.
Pretura Varese, 13 febbraio 1993
Codice Penale art. 699
Il trasporto di parti separate di un arco da tiro sportivo, in quanto privo dell'immediata idoneita' all'uso, non integra la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 699 c.p. (porto abusivo d'armi). L'arco da tiro sportivo non rappresenta un'arma ai sensi dell'art. 585, comma 2 n1 c.p., in quanto privo della naturale destinazione all'offesa della persona.
Pretura Varese, 10 Marzo 1993