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vittarco
Forum Admin
Italy
4227 Posts |
Posted - 09/08/2006 : 11:14:21
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flavusmax, non credo che sia questo il luogo per discutere sulla congruità dei regolamenti FITA o FITARCO con le leggi Italiane, CEE ecc. L'associazionismo e' libero nel mondo democratico e regolato dalle norme societarie, puche' non in contrasto con le leggi citate. La Fitarco e' una associazione di Associazioni, ognuna con le proprie regole specifiche nel quadro delle regole generali delle LEGGI, del CONI e della FITARCO. Il vincolo quadriennale e' una norma statutaria FITARCO approvata in assemblea a larghissima maggioranza dalle società, che pero' regola esclusivamnte i rapporti tra tesserato e propria società in relazione alla identita' di tesseramnto nei confronti di FITARCO, non nei confronti della società stessa. Le norme del Regolamnto organico che regolamentano l'argomento sono necessarie proprio in presenza del vincolo quadriennale previsto dallo Statuto Fitarco. Ma tutto ciò è e rimane esterno allo statuto della singola Associazione. Un po' di studio sulla giurisprudenza e sui precedenti in FItARCO ti aiuterà a capire meglio un argomento che e' per sua natura complesso. Cerco di schematizzare: Un tesserato per la società A vuole trasferirsi ad altra società B e non e' in pssesso dei requisiti di svincolo automatico previsti dal regolamento organico Fitarco: - 1) deve verificare le norme statutarie della propria società, che usualmente prevedono il semplice recesso dalla associazione per dimissioni. - 2) deve verificare i regolaenti della società, se scritti e pubblicati - 3) deve usualmente concordare i termini temporali e tecnici delle dimissioni e dell'eventuale concessione del nulla osta con gli organi societari preposti - 4) deve seguire le procedure previste e concordate con la propria società - 5) deve attendere il risultato del procedimento interno alla società di accettazione della domanda di dimissioni o/e nulla osta, ricordando che le dimissioni sono un diritto, il nulla osta di trasferimento NO .
Le casistiche successive, sono quasi infinite, da dimissisoni accettate con nulla osta a accettate senza nulla osta a accetate con nulla osta ma senza possibilità di tesseramento con altra società (due volte nello stesso anno non si puo'), a accettate subito con nulla osta a tempo diverso, a nulla osta per altra società ma senza dimissioni a livello di società di partenza ecc ecc in tutte le posibili combinazioni. Nella mia società, ad esempio, si accettano usualmente e salvo accordi specifici diversi le dimissioni con effetto immediato e si rilascia il nulla osta con data fine mese, dietro il saldo di tutte le pendenze economiche eventualmente in essere con la società (debiti in essere, quota associativa residua da versare, pagamento divisa societaria) e la riconsega delle chiavi di campo e palestra. Per il nostro statuto, il socio cessa di esserlo istantaneamente ed entra quindi nel limbo dei non tesserati a nulla fino a quando non si ritessera FITARCO tramite altra società. Ovvio che e' solo lui che sa se si tessererà ancora, con chi e soprattutto quando, non certo la società che gli concede il nulla osta.
La società e' tenuta ad operare secondo il proprio statuto per quanto riguarda la perdita della qualifica di socio e secondo statuto e regolamenti FITARCO per quanto riguarda i trasferimenti e i nulla osta. Non c'e' per definizione contrasto tra le due cose, ma rimangono situazioni indipendenti regolate da normative indipendenti. L'appello al CF contro la negazione del nulla osta e' possibile per gravi e giustificati motivi che non sono pero' mai "perche' me ne voglio andare" "perche' il campo e' lontano da casa mia" e altre ridicolaggini simili. In oltre 15 anni di CF non ho mai visto concedere un nulla osta per motivi simili. Le cose sono poi generalmente molto piu' complicate in scadenza di anno Sociale e Fitarco, che quasi mai coincidono. Ecco perche' il prossimo anno chi cambierà società a fine anno si trovera' a dover pagare 126 Euro a Fitarco invece dei 52 attuali e non sara' felice. Ma questa, e' un'altra storia.
P.S. come citato, anche piccoli errori a livello societario nella gestione delle dimissioni dei soci possono portare, in caso di contenzioso che finisca in arbitrati Fiarco o Coni, a cause lunghissime e costosissime per tutti, di cui si e' avuto un esempio eclatante negli anni recenti. Fate un po' di ricerca nel forum per avere qualche notizia in piu', ma soprattutto gestite sempre queste situazioni a livello di adesione squisitamente formale al vs. statuto. L'unica via per salvarsi da piantagrane e rissosi legali in genere.
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flavusmax
C3PO
Italy
4 Posts |
Posted - 10/08/2006 : 11:11:26
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Il paragrafo della circolare, mi pare, contrasta sostanzialmente con l’assunto che un atto di recesso dalla Società di appartenenza sia prerequisito necessario alla richiesta del “nulla osta” da accludere alla domanda di trasferimento, se invece si sposa la logica che il recesso è solo una delle necessarie conseguenze di un eventuale trasferimento, nel momento che questo si verifica, allora ecco che il dispositivo della circolare appare logico e perfettamente condivisibile. La citazione codicistica Libro I, capo II, art. 24 riguarda la fattispecie delle Società con personalità giuridica, probabilmente non è riferibile alla generalità delle Società affiliate che a mio sapere in base alle modalità costitutive, rientrano (credo per la quasi totalità) nell’ambito dell’art. 36 e seguenti del c.c. , essendo associazioni non riconosciute e quindi senza personalità giuridica, questa condizione permette di demandare allo statuto dell’associazione di regolare liberamente il diritto di recesso, magari anche coordinandolo (lo scrivo a puro titolo di auspicio) alle concrete situazioni ipotizzabili, alle norme ed agli indirizzi federali e magari anche con un po’ di attenzione alle semplificazioni burocratiche. A Vittarco devo dire (ho riletto attentamente quanto ho scritto), che della congruità dei regolamenti federali con gli ordinamenti giuridici non ho discusso, essendo personalmente di ciò positivamente convinto e quindi non avendo niente a rilevare. Sei riuscito a spaventarmi, esemplificandomi una realtà dove il valore della prassi può arrivare a superare quello della norma. Ritengo che in tale situazione, non solo sia d’obbligo seguire i punti del tuo “vademecum”, ma in caso di “incomprensione” con i dirigenti sociali, avere l’accortezza di non manifestare formale volontà di recedere dalla Società se non dopo il rilascio del “nulla osta”. Il recesso farebbe venir meno il diritto soggettivo di cui il socio è portatore nei confronti della Società di appartenenza, tale diritto discende infatti dal rapporto contrattuale tra i soci (il contratto è ovviamente lo statuto sociale); il mantenimento del rapporto con la Società risulta quindi indispensabile, in particolare, se le condizioni facciano ritenere al socio di dover proporre una eventuale domanda giudiziaria ricorrendo agli organismi di giustizia ordinaria.
In chiusura, se mi è permessa una battuta: credo che tra l’aumento della tassa deciso dalla federazione e le nostre dissertazioni esposte con questa discussione, nessuno si avventurerà più in un trasferimento se non per questioni… “di vita o di morte
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klaus55
Cewbacca
Italy
53 Posts |
Posted - 11/08/2006 : 08:53:32
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Dopo una così accesa discussione che ha risaltato una imprevedibile diversità di opinioni e metodi interpretativi, per facilitare una corretta interpretazione giuridica della questione propongo a tutti gli interessati di seguire il seguente percorso logico di lettura delle norme in vigore: 1- circolare FITARCO n. 17 del 06/04/06 (adeguamento requisiti statutari); 2- circolare CONI n. 195 del 02/12/04; 3- Codice Civile libro primo, titolo II, capo III (associazioni non riconosciute); 4- fac simile statuto societario proposto dalla FITARCO (allegato alla circolare n.17); 5- art. 6 dello statuto societario proposto (le uniche casistiche previste di decadenza dei soci ove non è contemplato il trasferimento); 6- circolare FITARCO n. 30/2006.
Sperando di aver fatto cosa utile a tutti gli interessati, auguro pace e serenità a tutti gli atleti e dirigenti. |
Edited by - klaus55 on 11/08/2006 08:54:36 |
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ribaldo51
Han Solo
Italy
126 Posts |
Posted - 21/08/2006 : 10:51:21
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quote: Originally posted by vittarco
Ecco perche' il prossimo anno chi cambierà società a fine anno si trovera' a dover pagare 126 Euro a Fitarco invece dei 52 attuali e non sara' felice.
volevi dire: "in corso d'anno"?
dalla circolare n° 30: "Per i trasferimenti effettuati in fase di ritesseramento dovrà essere versata solo la quota di ritesseramento; non è dovuta alcuna tassa di trasferimento."
se il trasferimento e l'associazione partono entrambi dal 1.1 non mi pare cambi nulla (sempre 26 euro)
o sbaglio?
ciao
aldo |
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vittarco
Forum Admin
Italy
4227 Posts |
Posted - 21/08/2006 : 11:00:03
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ribaldo51, vedi i post precedenti... se una società ha l'anno sociale che termina il 30 settembre, come moltissime, chi cambia generalmente cambia dal 1 ottobre, non dal 1 gennaio successivo, e quindi invece di 26+26 per i due tesseramnti, va a pagare 100+26 ...
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ribaldo51
Han Solo
Italy
126 Posts |
Posted - 21/08/2006 : 11:11:28
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quote: Originally posted by vittarco
ribaldo51, vedi i post precedenti... se una società ha l'anno sociale che termina il 30 settembre, come moltissime, chi cambia generalmente cambia dal 1 ottobre, non dal 1 gennaio successivo, e quindi invece di 26+26 per i due tesseramnti, va a pagare 100+26 ...
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d'accordo.
piuttosto un arciere che era tesserato fino al 2000 (esempio) sta sei anni senza essere tesserato e poi riprende in un'altra Società a metà anno. Oggi questo viene considerato un trasferimento anche se non occorre il nulla-osta e si pagano 26 euro, secondo te l'anno prossimo se ne pagheranno 100? La circolare non cita il caso specifico, certo non sarebbe un grande incentivo!
ciao. |
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vittarco
Forum Admin
Italy
4227 Posts |
Posted - 21/08/2006 : 12:25:47
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No, non e'un trasferimento, e' solo normale rinnovo di tesseramento. Paga 26 euro ora e anche il prossimo anno.
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